Sez. L, Sentenza n. 4621 del 14/07/1988 (Rv. 459509 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - MAGGIORAZIONI AGGIUNTIVE PREVISTE DALLE FONTI COLLETTIVE COME CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE - INCLUSIONE NELL'ISTITUTO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INCLUSIONE DELLA MAGGIORAZIONE PARI A QUATTRO MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE NEL TRATTAMENTO CONVENZIONALE DI FINE RAPPORTO PER I DIPENDENTI DELL'ENEL.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - MAGGIORAZIONI AGGIUNTIVE PREVISTE DALLE FONTI COLLETTIVE COME CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE - INCLUSIONE NELL'ISTITUTO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INCLUSIONE DELLA MAGGIORAZIONE PARI A QUATTRO MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE NEL TRATTAMENTO CONVENZIONALE DI FINE RAPPORTO PER I DIPENDENTI DELL'ENEL.*
Rientrano nell'unico istituto dell'indennità di anzianità anche le eventuali maggiorazioni aggiuntive, previste dalla contrattazione collettiva come condizioni di miglior favore, atteso che, queste, pur collegate a specifici presupposti di attribuzione, concorrono ugualmente a comporre quell'unica liquidazione di fine rapporto che - unitariamente considerata - va valutata per verificare il rispetto della prescrizione dell'art. 2120 cod. civ. (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) e dei criteri di calcolo ivi contemplati. (nella specie, il giudice del merito - dopo aver accertato che l'indennità di anzianità del dipendente dell'e.N.E.L. era stata calcolata senza il conteggio dell'indennità di trasferta forfettizzata - aveva ritenuto che la maggiorazione dell'indennità di anzianità, maggiorazione corrispostagli in misura pari a quattro mensilità di retribuzione secondo la previsione dell'art. 40 del C.C.n.L. 29 maggio 1973, non costituisse parte integrante del trattamento convenzionale di fine rapporto. La suprema Corte, alla stregua del suesposto principio di diritto, ha cassato tale pronuncia per vizio di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale con riguardo alla previsione della citata disciplina collettiva). (Conf 764/87, mass n 450458; (Conf 6799/86, mass n 448913; (Conf 3179/86, mass n 446175; (Conf 2264/86, mass n 445411).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 29/05/1973 num. 40, Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)