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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20838 del 14/10/2016 (Rv. 641572 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte vincitrice nel merito - Soccombenza reciproca - Configurabilità - Effetti - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641572-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE

Il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., malgrado l'accoglimento di quella principale proposta dalla stessa parte, configura un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., atteso che, in applicazione del principio di causalità, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)