Sez. 3, Ordinanza n. 7269 del 26/03/2026 (Rv. 678334-02)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Integrale accoglimento della domanda di merito - Rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. - Soccombenza reciproca - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE
Il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza ed è pertanto inidoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)