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Sez. 3, Ordinanza n. 7269 del 26/03/2026 (Rv. 678334-02)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Integrale accoglimento della domanda di merito - Rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. - Soccombenza reciproca - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678334-02

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE

Il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza ed è pertanto inidoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)