Sez. U, Sentenza n. 3769 del 10/06/1981 (Rv. 414404 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DECISIONI DEL PREDETTO CONSIGLIO IN MATERIA DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE NEGLI ALBI ED IN MATERIA DISCIPLINARE - RICORSO PER CASSAZIONE - OMESSA TEMPESTIVA NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DECISIONI DEL PREDETTO CONSIGLIO IN MATERIA DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE NEGLI ALBI ED IN MATERIA DISCIPLINARE - RICORSO PER CASSAZIONE - OMESSA TEMPESTIVA NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Il ricorso per Cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia di iscrizione e cancellazione negli albi, quanto in materia disciplinare, e inammissibile, qualora non sia stato tempestivamente notificato anche al procuratore generale presso la Corte suprema, al quale spetta la qualita di litisconsorte necessario, tenuto conto che l'Onere della notificazione del ricorso medesimo in unico termine a tutte le parti interessate (art 66 del RD 22 gennaio 1934 n 37) preclude la possibilita di una successiva integrazione del contraddittorio. (Conf 4190/78, mass n 393813; (Conf 1882/77, mass n 385594).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 35, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 36, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)