Sez. U, Sentenza n. 4190 del 19/09/1978 (Rv. 393813 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DECISIONI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - NECESSITA - OMESSA NOTIFICAZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DECISIONI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - NECESSITA - OMESSA NOTIFICAZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Il ricorso per Cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense deve essere notificato, sotto comminatoria di inammissibilita, oltre che a tutte le parti interessate a resistere, anche al procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione, il quale e contraddittore necessario sia nei giudizi di impugnazione di decisioni emesse in materia di iscrizione e cancellazione negli albi, sia nei giudizi in materia disciplinare, e pertanto - non potendo provvedersi all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti in quanto l'art 66 del RD 22 gennaio 1934, n 37, impone la notificazione del ricorso a tutte le parti interessate in unico termine - deve ritenersi inammissibile il ricorso per Cassazione che non sia stato notificato al procuratore generale presso la Corte di Cassazione. (Conf 1882/77, mass n 385594; (Conf 3156/75, mass n 377255).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 35, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)