Sez. U, Sentenza n. 1882 del 13/05/1977 (Rv. 385594 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DECISIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CASSAZIONE - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DECISIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CASSAZIONE - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Ai sensi degli artt 56 del RDL 27 novembre 1933 n 1578 e 66 del RD 22 gennaio 1934 n 37, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il ricorso per Cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense e inammissibile ove non notificato, nel termine di trenta giorni prescritto per la proposizione del ricorso medesimo, anche al procuratore generale presso la suprema Corte. (Conf 3156/75, mass n 377255; (Conf 2169/73, mass n 365395).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 35, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)