Sez. L, Sentenza n. 6799 del 18/11/1986 (Rv. 448913 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI ANZIANITÀ - DISCIPLINA INDEROGABILE EX ARTT. 2120 E 2121 COD. CIV. - OSSERVANZA - ACCERTAMENTO - CONFRONTO FRA DISCIPLINA LEGALE E DISCIPLINA CONVENZIONALE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER I DIPENDENTI DELL'ENEL, CALCOLATA SECONDO LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA APPLICABILE, IN RELAZIONE ALLA CORRESPONSIONE AGGIUNTIVA DI QUATTRO MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE - QUALE INTEGRAZIONE CONTRATTUALE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI ANZIANITÀ - DISCIPLINA INDEROGABILE EX ARTT. 2120 E 2121 COD. CIV. - OSSERVANZA - ACCERTAMENTO - CONFRONTO FRA DISCIPLINA LEGALE E DISCIPLINA CONVENZIONALE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER I DIPENDENTI DELL'ENEL, CALCOLATA SECONDO LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA APPLICABILE, IN RELAZIONE ALLA CORRESPONSIONE AGGIUNTIVA DI QUATTRO MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE - QUALE INTEGRAZIONE CONTRATTUALE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.*
In tema di indennità di anzianità, il confronto tra la disciplina legale e quella convenzionale - al fine di verificare il rispetto della disciplina posta dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ. (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982), norme che hanno carattere inderogabile - impone la considerazione unitaria - nell'unico istituto dell'indennità stessa - di tutte le Disposizioni che incidono sia sulla Determinazione della base di calcolo sia sulla previsione delle varie maggiorazioni aggiuntive, dato che anche queste, sebbene collegate a specifici presupposti per la loro attribuzione, concorrono ugualmente a comporre quell'unica liquidazione alla quale deve contrapporsi la valutazione, parimenti unitaria, derivante dall'integrale applicazione della norma di legge. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale - nell'effettuare il confronto suddetto - non aveva tenuto conto, valutando la misura dell'indennità di anzianità secondo la disciplina prevista dal CCNL 29 maggio 1973 per i dipendenti dello ENEL, della corresponsione aggiuntiva di quattro mensilità di retribuzione prevista dall'art. 40 del contratto medesimo, quale integrazione contrattuale del trattamento di fine rapporto). (Conf 3100/82, mass n 421032).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 29/05/1973 num. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)