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Sez. 1, Sentenza n. 7796 del 22/10/1987 (Rv. 455625 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI - DECRETO DI URGENZA - RICORSO EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ - LEZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455625-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI - DECRETO DI URGENZA - RICORSO EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ - LEZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - IRRILEVANZA.*

L'inammissibilità del ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, contro il decreto d'urgenza, reso secondo la previsione degli artt. 700-702 cod.proc.civ., non resta esclusa nel caso in cui si denunci lesione del diritto di difesa, per essere stato il provvedimento adottato "inaudita altera parte", senza la convocazione delle parti prescritta dall'art. 690 cod.proc. civ., atteso che, anche con riguardo a siffatto vizio, il provvedimento medesimo, cautelare e provvisorio, è sindacabile nel successivo giudizio di merito. (V 2195/85, mass n 440074).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)