Sez. 3, Sentenza n. 914 del 21/03/1969 (Rv. 339297 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - ORDINANZA - DECISIONE DI QUESTIONI SOSTANZIALI - NATURA DI SENTENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - ORDINANZA - DECISIONE DI QUESTIONI SOSTANZIALI - NATURA DI SENTENZA.*
Il provvedimento che il pretore, quale giudice dell'esecuzione, emette in Sede di esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., al fine di determinare, sentita la parte obbligata, le concrete modalita di esecuzione e per risolvere le difficolta che sorgono al riguardo, ha natura e Forma di ordinanza. Se, pero, il pretore, esorbitando dalle sue funzioni, decida questioni controverse di natura sostanziale, il provvedimento, sebbene emesso sotto Forma di ordinanza, ha carattere sostanziale di sentenza. (V. 674-68, mass. 331851 124-68, mass. 330970).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)