diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 124 del 17/01/1968 (Rv. 330970 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - ORDINANZA - IMPUGNABILITA.*
Stato
decisa il 1968-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330970-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - ORDINANZA - IMPUGNABILITA.*

Il provvedimento che il pretore quale giudice dell'esecuzione, emette in Sede di esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare ai sensi dell'art. 612 cod.proc.civ. al fine di determinare - sentita la parte obbligata - le concrete modalita dell'esecuzione e per risolvere le difficolta che sorgono al riguardo, ha natura e Forma di ordinanza ed e, come tale, non impugnabile coi mezzi propri delle sentenze. Se, pero, il pretore, esorbitando dalle sue funzioni, abbia deciso questioni controverse di natura sostanziale, il provvedimento, sebbene emesso sotto Forma di sentenza, ha carattere sostanziale di sentenza ed e soggetto ai normali mezzi di impugnazione. (nella specie, la Cassazione ha ritenuto appellabile il provvedimento con cui il pretore, adito, ai sensi dell'art.612 cod.proc.civ., per la individuazione del punto esatto di riapposizione di un termine lapideo ordinata con sentenza, disponeva una consulenza tecnica per la ricognizione e rimisurazione dei due fondi.). (Conf. 321330 2539-64 Cfr. Sentenza n.670-66, massima n.321330).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)