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Sez. L, Sentenza n. 6705 del 17/12/1981 (Rv. 417581 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI COMPORTO - FISSAZIONE DA PARTE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DELL'INTERO PERIODO, COMPRESE LE GIORNATE NON LAVORATIVE O DI INATTIVITÀ DEL LAVORATORE ANCHE SE NON INFERMO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417581-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI COMPORTO - FISSAZIONE DA PARTE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DELL'INTERO PERIODO, COMPRESE LE GIORNATE NON LAVORATIVE O DI INATTIVITÀ DEL LAVORATORE ANCHE SE NON INFERMO - LEGITTIMITÀ.*

Il secondo comma dell'art. 2110 cod. civ. - stabilendo che l'imprenditore, nel caso di malattia del dipendente, "ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118 decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli Usi o secondo equità" - assume ad indice dell'equilibrio contrattuale da esso salvaguardato, non già la Mancanza della concreta attività lavorativa, ma la stessa durata della malattia. È, pertanto, legittima la disciplina collettiva (nella specie, art. 42 del CCNL 1 giugno 1974 per i dipendenti dell'industria alimentare dolciaria) la quale fissi il periodo suddetto tenendo conto dell'intero periodo di malattia, comprese le giornate non lavorative o le giornate nelle quali in concreto, anche se non infermo, il dipendente non avrebbe lavorato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 01/06/1974

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)