Sez. L, Sentenza n. 4262 del 21/06/1983 (Rv. 429191 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI COMPORTO - FISSAZIONE DA PARTE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DELL'INTERO PERIODO, COMPRESE LE GIORNATE NON LAVORATIVE O DI INATTIVITÀ DEL LAVORATORE ANCHE SE NON INFERMO - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI COMPORTO - FISSAZIONE DA PARTE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DELL'INTERO PERIODO, COMPRESE LE GIORNATE NON LAVORATIVE O DI INATTIVITÀ DEL LAVORATORE ANCHE SE NON INFERMO - LEGITTIMITÀ.*
Il secondo comma dell'art. 2110 cod. civ. - stabilendo che l'imprenditore, nel caso di malattia del dipendente, "ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli Usi o secondo equità" - assume ad indice dell'equilibrio contrattuale da esso salvaguardato non già la Mancanza della concreta attività lavorativa ma la stessa durata della malattia; pertanto, è conforme alla prima delle citate norme che nel computo del periodo di comporto - ove non diversamente stabilito dalla disciplina collettiva - si tenga conto dell'intero periodo di malattia, comprese le giornate non lavorative o le giornate nelle quali in concreto, anche se non infermo, il dipendente non avrebbe lavorato. (Conf 6705/81, mass n 417581).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)