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Sez. 5, Sentenza n. 7801 del 08/06/2000 (Rv. 537408 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO | Opposizione alla ingiunzione - Procedimento - Sospensione ex art. 295 cod.proc.civ. - Causa - Cessazione - Mancata riassunzione da parte del contribuente - Conseguenze - Ingiunzione doganale - Definitività.
Stato
decisa il 2000-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537408-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

La estinzione, per mancata riassunzione da parte del contribuente, del processo di opposizione ad ingiunzione doganale, sospeso in attesa della definizione del procedimento penale per contrabbando, determina la definitività dell'ingiunzione stessa. Infatti la sopravvenuta estinzione del processo rende inefficaci tutti gli atti processuali compiuti, compreso l'atto introduttivo della lite, cui non può essere attribuito alcun effetto sostanziale o processuale e, quindi, neppure quello di impedire la decadenza del diritto dedotto in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)