Sez. 2, Sentenza n. 1090 del 18/01/2007 (Rv. 594483 - 01)
DECADENZA - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - COMPIMENTO DELL'ATTO | Esercizio dell'azione - Estinzione del giudizio - Impedimento della decadenza - Configurabilità - Esclusione - Norme sulla prescrizione - Inapplicabilità alla decadenza - Legittimità - Fondamento.
DECADENZA - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - COMPIMENTO DELL'ATTO
La domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale; infatti, l'inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall'art. 310 secondo comma cod. proc. civ., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe normative(come ad es. quella di cui all'art. 2954 terzo comma cod. civ.).D'altra parte, la non estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 cod. civ, è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell'inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e, la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)