Sez. 5, Sentenza n. 443 del 17/01/2002 (Rv. 551593 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Possibilità di desumere da essi argomenti di prova - Regola - Portata - Decisione basata in via esclusiva sul comportamento delle parti - Esclusione - Ispezione documentale ordinata dal giudice - Rifiuto a consentirvi - Valutazione motivata del comportamento - Condizione - Ingiustificatezza del rifiuto.
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI
La norma dettata dall'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., nell'abilitare il giudice a desumere argomenti di prova dalle risposte date dalle parti nell'interrogatorio non formale, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni da esso ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo, non istituisce un nesso di conseguenzialità necessaria tra eventuali omissioni e soccombenza della parte ritenuta negligente, ma si limita a stabilire che dal comportamento della parte il giudice possa trarre "argomenti di prova", e non basare in via esclusiva la decisione, che va comunque adottata e motivata tenendo conto di tutte le altre risultanze. In particolare, nel caso di rifiuto a consentire ispezioni, anche documentali, la valutazione, motivata, del comportamento, nei limiti di una valenza meramente indiziaria, è permessa soltanto quando il rifiuto risulti "ingiustificato" (nella specie, si censurava la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato illegittimo l'accertamento del reddito di una società, senza valutare le prove acquisite, basandosi esclusivamente sulla circostanza che l'amministrazione finanziaria, invitata a fornire documenti ed informazioni ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. N. 546 del 1992, non aveva ottemperato alla richiesta).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)