Sez. 2, Sentenza n. 2498 del 08/04/1983 (Rv. 427360 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI - IN GENERE - COSTRUZIONE FATTA DAL POSSESSORE SENZA LA PRESCRITTA LICENZA EDILIZIA - INDENNIZZO - SPETTANZA - ESCLUSIONE - SUCCESSIVA SANATORIA DELL'ABUSO EDILIZIO - IRRILEVANZA.*
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI - IN GENERE - COSTRUZIONE FATTA DAL POSSESSORE SENZA LA PRESCRITTA LICENZA EDILIZIA - INDENNIZZO - SPETTANZA - ESCLUSIONE - SUCCESSIVA SANATORIA DELL'ABUSO EDILIZIO - IRRILEVANZA.*
Il diritto del possessore ad un indennizzo, secondo la previsione dell'art. 1150 secondo comma cod. civ., per i miglioramenti arrecati alla cosa ed esistenti al tempo della restituzione, si correla all'incremento attuale ed effettivo che si verifica, in conseguenza di tali miglioramenti, nel patrimonio dell'attore in rivendicazione. Pertanto, ove il miglioramento consista in una costruzione effettuata senza la prescritta licenza edilizia, sicché l'autorità comunale abbia il potere-dovere di ordinarne la demolizione, ovvero di infliggere una sanzione pecuniaria pari al suo valore, deve escludersi la spettanza di detto indennizzo, in considerazione della precarietà del diritto acquisito dal rivendicante. Questo principio non trova deroga in relazione all'eventualità di una successiva sanatoria dell'abuso edilizio, il cui verificarsi può rilevare solo al diverso fine dell'esperibilità da parte del possessore di un'Azione di arricchimento senza causa, nei limiti della differenza fra quanto il rivendicante avrebbe dovuto corrispondere in base alla citata norma e gli oneri economici derivanti dalla sanatoria stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1150, Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)