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Sez. 1, Sentenza n. 18111 del 04/08/2010 (Rv. 614100 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Riconoscimento dello "status" di rifugiato - Decisione negativa della commissione territoriale - Istanza di rilascio di permesso di soggiorno - Espulsione - Divieto.
Stato
decisa il 2010-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614100-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In materia di protezione internazionale, è vietata l'espulsione dello straniero (adottata dal prefetto) all'esito della decisione negativa della commissione territoriale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 189 del 2002 ("ratione temporis" applicabile), sull'istanza di riconoscimento dello "status" di rifugiato, se l'interessato, in attesa della definizione della procedura, abbia chiesto al questore il rilascio del titolo di soggiorno.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 art. 31, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 32, Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)