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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6882 del 24/03/2011 (Rv. 617350 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Diniego di protezione internazionale - Ricorso giurisdizionale - Sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato - Applicabilità - Limiti - Effetti sul provvedimento espulsivo - Annullabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617350-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

La proposizione del ricorso contro il diniego di protezione internazionale sospende l'efficacia del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 35, comma 6, del d.lgs 28 gennaio 2008, n. 25, salvo che ricorrano le condizioni previste dal comma 7 e dal successivo comma 8, che escludono l'applicazione automatica della predetta sospensione. Ne consegue che, in tali ipotesi, il provvedimento di espulsione emesso successivamente al rigetto della domanda di protezione internazionale, impugnato dal richiedente, può essere annullato dal giudice di merito solo se sia stata emessa dal Tribunale apposita ordinanza di sospensione, così come richiesto dai commi 7 e 8 comma dell'art. 35 citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 20, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 21, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 6, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 7, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)