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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13872 del 23/06/2011 (Rv. 618333 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Protezione internazionale - Rigetto del ricorso avverso il diniego della Commissione territoriale - Conseguenze - Cessazione dell'effetto sospensivo dell'esecutività del detto diniego - Obbligo dello straniero di lasciare il territorio nazionale - Dovere del Prefetto di provvedere ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Stato
decisa il 2011-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618333-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di protezione internazionale dello straniero, dal momento della pubblicazione e prima ancora della notificazione, la sentenza del tribunale di rigetto del ricorso contro il provvedimento negativo della Commissione territoriale, proposto ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, fa venire meno l'effetto sospensivo dell'esecutività del diniego stesso e, di conseguenza, fa divenire attuale l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale. Tale obbligo si traduce nel dovere, per il Prefetto, di provvedere ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, salvo che venga proposto reclamo alla Corte d'Appello e venga accolta l'istanza di sospensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 6, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 11, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)