Sez. 3, Sentenza n. 39268 del 13/07/2004 Ud. (dep. 07/10/2004) Rv. 230087 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Datore di lavoro - Responsabilità penale - Delega di funzioni - Difetti strutturali e deficienze funzionali - Diversa incidenza - Individuazione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di individuazione delle responsabilità penali all'interno delle strutture complesse, ai fini della operatività della delega di funzioni occorre distinguere tra difetti strutturali e deficienze inerenti all'ordinario buon funzionamento della struttura aziendale, atteso che in relazione alle prime permane la responsabilità dei vertici aziendali, mentre per le seconde occorre distinguere fra quelle di carattere occasionale, soltanto per le quali non sussiste in ogni caso una riferibilità al soggetto apicale, e quelle permanenti, per le quali, ai fini della ascrivibilità al datore di lavoro, si richiede la prova della conoscenza delle stesse da parte degli organi di vertice.
Riferimenti normativi: Legge 19/09/1994 num. 626 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)