Sez. 4, Sentenza n. 4968 del 06/12/2013 Ud. (dep. 31/01/2014) Rv. 258617 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Strutture aziendali complesse - Responsabilità penale - Delega di funzioni - Occasionali disfunzioni - Difetti strutturali e deficienze funzionali - Diversa incidenza - Individuazione - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di individuazione delle responsabilità penali all'interno delle strutture complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti solo se tali eventi siano il frutto di occasionali disfunzioni mentre, nel caso in cui siano determinati da difetti strutturali aziendali ovvero del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali. (In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante della società, pur in presenza di una delega in materia di prevenzione sugli infortuni e sull'igiene del lavoro conferita ad altro componente del consiglio di amministrazione, in quanto le lesioni occorse al lavoratore erano dipese dalla violazione delle disposizioni antinfortunistiche afferenti un aspetto strutturale e permanente del processo produttivo, mai sottoposto ad adeguata considerazione e neanche considerato nel documento di valutazione dei rischi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 1, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 35 com. 4 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)