Sez. 3, Sentenza n. 257 del 24/11/2000 Ud. (dep. 15/01/2001) Rv. 217718 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Datore di lavoro pubblico - Ripartizione delle competenze interne all'ente pubblico - Delega di funzioni - Principi e condizioni di esercizio della delega - Sindaco e dirigente - Responsabilità - Fondamento.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di norme per la prevenzione dagli infortuni, non si può ascrivere al dirigente ogni violazione di specifiche norme antinfortunistiche atteso che, sebbene l'art. 2, lett. b), seconda parte, D. Lgs. n. 626 del 1994, individua la nozione di datore di lavoro pubblico nel dirigente al quale spettano i poteri di gestione, l'art. 4, comma 12, D. Lgs citato ribadisce il principio fondamentale in materia di delega di funzioni secondo cui, attesa la posizione di garanzia assunta dal Sindaco e dagli assessori in materia di prevenzione, la delega in favore del dirigente assume valore solo ove gli organi elettivi e politici siano incolpevolmente estranei alle inadempienze del delegato e non siano stati informati, assumendo un atteggiamento di inerzia e di colpevole tolleranza. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito i quali avevano affermato, oltre quella del dirigente che non si era avvalso dei dipendenti comunali per effettuare le opere minimali necessarie, anche la responsabilità penale del Sindaco il quale, messo a conoscenza delle violazioni esistenti e delle misure da adottare, non aveva provveduto a richiedere le necessarie variazioni in bilancio per una partita relativa a poche opere provvisionali e neppure azionato i poteri di impegnativa di spese del cd. fondo di riserva).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 2, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4 com. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)