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Sez. 1, Sentenza n. 14459 del 29/05/2008 (Rv. 603787 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Espropriazione di area fabbricabile - Valore dichiarato ai fini dell'ICI inferiore all'indennità di espropriazione - Applicazione "ratione temporis" dell'art. 16 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - Riferimento ai principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 348 del 2007 - Necessità - Conseguenze - Previa regolarizzazione della posizione tributaria dell'espropriato a seguito di accertamento del comune o su sua iniziativa - Necessità - Successiva erogazione dell'indennità in misura pari al valore di mercato - Possibilità.
Stato
decisa il 2008-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603787-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di espropriazione di area fabbricabile, qualora il valore dichiarato ai fini dell'ICI risulti inferiore all'indennità di espropriazione stabilita secondo i criteri previsti dalle disposizioni vigenti, il principio per il quale l'indennità è pari al valore di mercato, enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 348 del 2007, comporta una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, applicabile "ratione temporis", tesa ad evitare che il collegamento in funzione antievasione tra indennità di esproprio e valore dichiarato ai fini dell'ICI sia fatto con riferimento al valore indicato in una dichiarazione del contribuente che risulti infedele (collegamento che realizzerebbe la finalità antielusiva, ma sacrificherebbe ingiustificatamente il diritto costituzionalmente tutelato al serio indennizzo), piuttosto che a quello indicato nella dichiarazione sottoposta all'accertamento del comune o, eventualmente, emendata e rettificata dallo stesso proprietario, in modo che l'indennizzo non sia del tutto ed aprioristicamente svincolato dal valore commerciale del bene espropriato. Pertanto l'indennità, determinata (con provvedimento amministrativo o con pronuncia giurisdizionale in seguito all'opposizione alla stima) avendo riguardo al valore di mercato, può essere concretamente erogata solo dopo la regolarizzazione della posizione tributaria dell'espropriato, attraverso la rettifica del valore indicato nella dichiarazione, (a seguito di accertamento del comune o su iniziativa del contribuente) e la liquidazione dell'imposta dovuta, con interessi e relative sanzioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)