Sez. 3, Sentenza n. 32553 del 23/06/2006 Ud. (dep. 29/09/2006) Rv. 234945 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato paesaggistico - Causa estintiva di cui all'art. 181, comma primo quinquies D.Lgs. n. 42 del 2004 - Condizioni - Individuazione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 181, comma primo quinquies, del D.Lgs. n. 42 del 2004, introdotta dall'art. 1, comma 36 lett. c), della legge 15 dicembre 2004 n. 308, per la quale la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, estingue il reato di cui al comma primo dello stesso art. 181, va interpretata nel senso che la causa estintiva resta preclusa, oltre che dalla condanna, soltanto dalla emissione di un provvedimento amministrativo idoneo ad essere eseguito d'ufficio, non essendo sufficiente ad impedire l'effetto estintivo un mero ordine di ripristino rivolto dalla autorità amministrativa o la indicazione di tempi o modalità esecutive idonee a conseguire il ripristino.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Legge 15/12/2004 num. 308 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)