Sez. 3, Sentenza n. 3064 del 05/12/2007 Ud. (dep. 21/01/2008) Rv. 238628 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato paesaggistico - Estinzione per effetto della rimessione in pristino - Spontaneità - Necessità.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In tema di tutela penale del paesaggio, l'applicabilità della speciale causa estintiva del reato paesaggistico, prevista dall'art. 181 quinquies del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è subordinata al fatto che la rimessione in pristino da parte dell'autore dell'abuso sia spontanea e non eseguita coattivamente su impulso dell'autorità amministrativa. (Fattispecie nella quale la demolizione dell'opera, abusivamente realizzata in zona paesaggisticamente vincolata, era intervenuta successivamente alla notifica da parte del Comune dell'ingiunzione al ripristino dello "status quo ante").
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 n. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)