Sez. 3 - , Sentenza n. 26325 del 03/07/2020 Ud. (dep. 21/09/2020) Rv. 279943 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Rimessione in pristino dello stato dei luoghi - Operatività della causa estintiva - Limitazione ai soli casi previsti dall'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 - Configurabilità.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
La rimessione in pristino delle aree o degli immobili assoggettati a vincolo paesaggistico, spontaneamente eseguita dal trasgressore, estingue, per la sua natura eccezionale, solo il reato previsto dal comma 1 e non anche quello di cui al comma 1-bis dell'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)