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Sez. 3 - , Sentenza n. 26325 del 03/07/2020 Ud. (dep. 21/09/2020) Rv. 279943 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Rimessione in pristino dello stato dei luoghi - Operatività della causa estintiva - Limitazione ai soli casi previsti dall'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2020-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279943-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

La rimessione in pristino delle aree o degli immobili assoggettati a vincolo paesaggistico, spontaneamente eseguita dal trasgressore, estingue, per la sua natura eccezionale, solo il reato previsto dal comma 1 e non anche quello di cui al comma 1-bis dell'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)