Sez. 3, Ordinanza n. 19293 del 03/10/2005 (Rv. 585098 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - OPERAZIONI, POTERI E RESPONSABILITÀ - POTERI - IN GENERE | Giudizio iniziato dalla gestione liquidatoria relativamente a rapporto fra la società posta in liquidazione ed un terzo - Pendenza di altro giudizio di accertamento dell'inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione iniziato dall'ex amministratore in rappresentanza della società "in bonis" - Nel contraddittorio dell'autorità amministrativa e con l'intervento della gestione liquidatoria - Intervento nel primo giudizio dell'ex amministratore nella detta qualità - Lite sulla spettanza della legittimazione in tale giudizio - Nesso di pregiudizialità per incompatibilità fra i due giudizi sulla relativa questione - Sospensione di quest'ultimo giudizio in attesa della definizione dell'altro - Esclusione - Fondamento - Atteggiamento di indifferenza del terzo - Irrilevanza in difetto di estromissione del medesimo.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - OPERAZIONI, POTERI E RESPONSABILITÀ - POTERI - IN GENERE
Qualora la gestione liquidatoria di una società messa in liquidazione coatta amministrativa abbia agito a tutela di un rapporto giuridico corrente fra la società ed un terzo (nella specie con un'azione di sfratto per morosità) e nel relativo giudizio si sia verificato l'intervento dell'ex amministratore della società "in bonis", quale rappresentante di tale società, e costui abbia contestato la titolarità dell'azione oggetto del giudizio principale in capo alla gestione liquidatoria ed assunto la spettanza della stessa alla società "in bonis", adducendo l'inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione coatta e postulando che essa è oggetto di altro giudizio, iniziato dall'ex amministratore nella dedotta qualità, avanti ad altro giudice, nel contraddittorio, oltre che dell'autorità amministrativa (nella specie il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato), della stessa gestione liquidatoria colà intervenuta, deve escludersi che il nesso di pregiudizialità per incompatibilità, che, in ordine alla titolarità dell'azione esercitata dalla gestione liquidatoria, si determina fra i due giudizi, sia idoneo a giustificare la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio iniziato da detta gestione, in quanto, essendo il presupposto per la sospensione del giudizio ai sensi di tale norma costituito dalla vincolatività dell'accertamento scaturente dal giudizio pregiudicante nel giudizio pregiudicato, nella specie tale presupposto difetta, giacché il terzo nei confronti del quale ha agito la gestione liquidatoria non è parte del processo pregiudicante concernente l'accertamento dell'inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione e la vincolatività del giudicato nascente dal processo pregiudicante, per giustificare la sospensione, deve concernere tutte le parti del giudizio pregiudicato. Né a diversa conclusione può pervenirsi in relazione all'eventuale atteggiamento di indifferenza che il terzo abbia assunto rispetto alla questione di legittimazione, insorta per effetto dell'intervento fra la gestione liquidatoria e l'ex amministratore in rappresentanza della società "in bonis", e, quindi, anche rispetto all'esito del giudizio pregiudicante, poiché, in assenza di un provvedimento di estromissione del terzo (la cui adozione potrebbe limitare l'oggetto della lite solo ai pretendenti), la decisione sulla spettanza della legittimazione dev'essere adottata anche nei confronti del terzo (sulla base di tali rilievi la S.C. ha annullato l'ordinanza di sospensione del giudizio principale che vedeva parte il terzo).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 198, Legge Falliment. art. 199, Legge Falliment. art. 204, Legge Falliment. art. 205, Legge Falliment. art. 206 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 109, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)