Sez. 3, Ordinanza n. 6158 del 22/03/2005 (Rv. 581747 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Rapporto giuridico pendente con società di capitali - Messa in liquidazione coatta amministrativa della società - Terzo titolare del rapporto - Adempimento di obbligazione da esso nascente sia nei confronti dell'amministratore assumente l'inesistenza del provvedimento di liquidazione, sia nei confronti del liquidatore - Successivo giudizio promosso dal terzo nei riguardi di entrambi - Per la restituzione della somma pagata da parte dell'amministratore - Pendenza di giudizio di accertamento dell'inesistenza del provvedimenti di messa in liquidazione - Promosso dall'amministratore contro il Ministero dell'industria - Con l'intervento del liquidatore - Senza coinvolgimento del terzo - Pregiudizialità rispetto al giudizio instaurato dal terzo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Illegittimità del provvedimento di sospensione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
In un processo instaurato da un soggetto, che - avendo in corso un rapporto giuridico (nella specie di locazione) con una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed avendo effettuato (nella qualità di conduttore) il pagamento del canone locativo prima all'amministratore della società (che lo aveva richiesto nel presupposto che una decisione giurisdizionale avesse accertato la giuridica inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione), e, quindi, successivamente, al liquidatore della società (che a sua volta lo aveva richiesto minacciando lo sfratto, nel presupposto che detta decisione, invece, non avesse fatto quell'accertamento) - abbia convenuto in giudizio sia la società in persona del liquidatore, sia l'amministratore, chiedendo dichiararsi che legittimata a ricevere il pagamento era la gestione liquidatoria e condannarsi in conseguenza l'amministratore alla restituzione della somma al medesimo pagata, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di sospensione adottato dal giudice di merito ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione del diverso processo (pendente in appello) sulla domanda con la quale l'amministratore aveva chiesto nei confronti del Ministero dell'industria l'accertamento della inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione e nel quale era intervenuta la società in liquidazione. Tale illegittimità discende sia dal fatto che il soggetto del rapporto corrente con la società (cioè, nella specie, il conduttore) non è parte di questo giudizio, sia dal fatto che egli, fino a quando in questo secondo giudizio sia ancora in discussione la legittimità del provvedimento di messa in liquidazione ed il commissario liquidatore eserciti i suoi poteri in forza del provvedimento stesso, ha diritto di adempiere il rapporto stesso esclusivamente nei suoi confronti, di modo che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tecnica fra i due giudizi e nemmeno può ipotizzarsi un contrasto fra i giudicati che ne deriveranno, atteso che il giudizio instaurato dal soggetto in questione concerne soltanto il diritto di adempiere in modo liberatorio a mani del liquidatore per il tempo in cui l'amministrazione dell'azienda sociale sia affidata allo stesso (sulla base di tali rilievi la Corte Cass. ha anche escluso che il provvedimento di sospensione potesse apparire legittimo alla stregua dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 2909
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)