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Sez. 2, Sentenza n. 680 del 20/04/1966 Ud. (dep. 25/08/1966) Rv. 102430 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO - RIFERIMENTO ALLE SINGOLE VIOLAZIONI DI LEGGI.*
Stato
decisa il 1966-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102430-01

REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO - RIFERIMENTO ALLE SINGOLE VIOLAZIONI DI LEGGI.*

Nel caso di reato continuato, ai fini della eventuale applicazione dell'attenuante prevista dall'art 62, n 4, cod pen, l'entita del danno deve essere valutata con riferimento al pregiudizio cagionato dalle singole violazioni e non a quello complessivo, poiche l'unificazione disposta dall'art 81 cod pen per particolari fini (essenzialmente, per ovviare il rigore del cumulo delle pene) lascia integra l'autonomia e la struttura di ciascun reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)