Sez. 2, Sentenza n. 1348 del 12/10/1966 Ud. (dep. 31/01/1967) Rv. 103334 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE -ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE CON RIFERIMENTO ALLE SINGOLE VIOLAZIONI.*
REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE -ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE CON RIFERIMENTO ALLE SINGOLE VIOLAZIONI.*
In tema di reato continuato il danno patrimoniale, ai fini dell'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen, deve essere valutato con riferimento al pregiudizio cagionato dalle singole violazioni e non a quello complessivo derivante da tutte le violazioni unificate ai sensi dell'art 81, primo e secondo capoverso, cod pen, perche, al di la degli effetti stabiliti dalla legge, il vincolo della continuazione non impedisce che ciascun reato conservi la propria autonomia e che come reato autonomo sia valutato agli effetti delle circostanze aggravanti o attenuanti che lo concernono. (Conf 102430, anno 1966' V 103254, anno 1967 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)