diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8410 del 30/05/1985 Ud. (dep. 02/10/1985) Rv. 170526 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE CON RIFERIMENTO ALLE SINGOLE VIOLAZIONI.*
Stato
decisa il 1985-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170526-01

REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE CON RIFERIMENTO ALLE SINGOLE VIOLAZIONI.*

Nel caso di reato continuato, l'entità del danno patrimoniale deve essere valutata, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità, di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con riferimento al pregiudizio cagionato dalle singole violazioni e non a quello complessivo. (Conf mass n 116262; (Conf mass n 107660; (Conf mass n 103334; (Conf mass n 102430).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)