Sez. 1, Sentenza n. 118 del 20/10/1994 Ud. (dep. 10/01/1995) Rv. 200083 - 01
Prove - Disposizioni generali - Valutazione | Indizi - Gravità, precisione, concordanze - Nozione - Certezza dell'indizio - Necessità.
Prove - Disposizioni generali - Valutazione
Gli indizi, per assurgere a valenza probatoria dell'esito del procedimento accertativo della loro sussistenza, debbono possedere i requisiti legislativamente precisati dall'art. 192 comma secondo cod. proc. pen., cioè devono essere gravi, precisi e concordanti. Gravi sono gli indizi consistenti, cioè resistenti alle obiezioni e, quindi, attendibili e convincenti; precisi sono quelli non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile e, perciò, non equivoci; concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi. In particolare, la precisione dell'indizio ne presuppone la certezza. Tale requisito, benché non espressamente indicato dall'art. 192 comma secondo cod. proc. pen., è da ritenersi insito nella previsione di tale precetto. Con la certezza dell'indizio, infatti, viene postulata la verifica processuale circa la reale sussistenza dell'indizio stesso, giacché non potrebbe essere consentito fondare la prova critica (indiretta) su un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, e non accertato come realmente verificatosi, dal momento che, con la regola di giudizio positivamente codificata, il procedimento probatorio fondato su elementi indiziari per sfociare nella prova del fatto ignoto - oggetto del "thema probandum" - deve fondarsi su circostanze di sicura verificazione storico-naturale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)