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Sez. 1, Sentenza n. 9151 del 28/06/1999 Ud. (dep. 16/07/1999) Rv. 213922 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Indizio - Requisito della certezza - Nozione in rapporto ai principi regolanti i meccanismi di acquisizione probatoria e la valutazione dei relativi risultati.
Stato
decisa il 1999-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213922-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE

Il principio secondo il quale l'indizio, per poter essere valorizzato ai fini di cui all'art.192, comma 2, c.p.p., deve aver il carattere della certezza non incide sull'operatività dell'ineludibile regola per cui il fatto indiziante può entrare nel patrimonio conoscitivo del giudice solo attraverso gli ordinari meccanismi di acquisizione probatoria i quali, proprio perché tali, implicano necessariamente un margine più o meno ampio di valutazione in ordine all'attitudine del mezzo probatorio di volta in volta assunto come dimostrativo di quel fatto ad assolvere alla funzione assegnatagli. La certezza da attribuire al fatto indiziante non è, quindi, concettualmente diversa da quella richiesta per la formulazione del giudizio di colpevolezza, posto che l'una e l'altra debbono necessariamente appoggiarsi ad elementi probatori da valutarsi secondo la regola generale dettata dall'art.192, comma 1, c.p.p., con l'unica differenza che, nel primo caso, essi hanno per oggetto non un fatto direttamente dimostrativo della colpevolezza ma un fatto suscettibile soltanto di essere assunto come indicativo della medesima. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C., riconosciuta la correttezza della motivazione sulla base della quale il giudice di merito, aderendo alle conclusioni della perizia d'ufficio, aveva ritenuto accertata l'identità fra l'arma con la quale era stato commesso un omicidio e quella di cui l'imputato aveva la disponibilità, ha escluso che la valenza indiziaria di detto elemento dovesse essere inficiata, per mancanza del requisito della certezza, dall'asserita opinabilità delle risultanze peritali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)