Sez. 5, Sentenza n. 24902 del 21/04/2011 Ud. (dep. 21/06/2011) Rv. 250926 - 01
NOTIFICAZIONI - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO | Assenza della relata di notificazione del decreto che dispone il rinvio a giudizio - Invalidità - Sussistenza - Dichiarazione "ad hoc" resa successivamente dall'ufficiale notificatore e annotazione dell'incombente nel registro cronologico delle notificazioni - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
NOTIFICAZIONI - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO
È invalida la notifica del decreto che dispone il rinvio a giudizio qualora manchi la relata della notificazione - ancorché vi sia annotazione dell'incombente nel registro cronologico delle notificazioni e attestazione, su richiesta dell'autorità giudiziaria, dello stesso ufficiale giudiziario che affermi di avere consegnato l'atto "a mani proprie" - in quanto la disciplina delle notificazioni nel processo penale è regolata da disposizioni e meccanismi formali non suscettibili di surroga con atti equipollenti, di guisa che la dichiarazione, resa successivamente dall'ufficiale giudiziario, non è in grado di raggiungere gli esiti processuali della relata di notificazione, la quale riveste natura di atto pubblico fidefacente, non ammette equipollenti. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha dichiarato l'invalidità dell'atto introduttivo dell'intera fase dibattimentale del merito e l'annullamento delle sentenze conclusive delle due fasi processuali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)