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Sez. 6, Sentenza n. 3714 del 09/01/2013 Ud. (dep. 23/01/2013) Rv. 254470 - 01

NOTIFICAZIONI - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO | Falsità - Dimostrazione - Onere della parte - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254470-01

NOTIFICAZIONI - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

In tema di notificazioni, la falsità delle modalità e del contenuto della relata eseguita dall'ufficiale giudiziario, può essere provata solo dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all'art. 479 cod. pen., restando sottratte alla libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i fatti compiuti dall'ufficiale notificatore e quelli avvenuti in sua presenza. (Fattispecie in cui è stata ritenuta inidonea ad inficiare la valenza dimostrativa dell'attestazione operata dall'ufficiale giudiziario circa l'avvenuto trasferimento degli imputati dal domicilio eletto per le notificazioni, la mera produzione di certificazioni amministrative formalmente attestanti il mantenimento della residenza anagrafica in quel domicilio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)