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Sez. 4, Sentenza n. 10113 del 23/01/2007 Ud. (dep. 09/03/2007) Rv. 236108 - 01

NOTIFICAZIONI - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO | Falsità - Dimostrazione - Onere della parte.
Stato
decisa il 2007-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236108-01

NOTIFICAZIONI - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO

In tema di notificazioni, la mancata previsione nell'art. 168 cod. proc. pen. del principio circa la natura "fidefaciente" fino ad impugnazione di falso del contenuto della relata di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario con riguardo a quanto egli attesti aver fatto o essere avvenuto in sua presenza, non significa che il giudice possa liberamente valutare la falsità di un estremo documentato nella relazione sulla base di quanto la parte adduce, ma comporta soltanto la caduta del presupposto dell'incidente di falso in omaggio al principio della semplificazione e speditezza del processo; ne consegue che restano sottratte alla libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i fatti compiuti dall'ufficiale notificatore e quelli avvenuti a suo cospetto, e che se la parte vuole addurre la falsità delle modalità emergenti dalla relata non può provarle se non dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all'art. 479 cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)