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Sez. L, Sentenza n. 2749 del 27/03/1996 (Rv. 496613 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO | Condizioni - Valutazione discrezionale del Giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Omessa considerazione di circostanze decisive - Rilevanza quale vizio di motivazione.
Stato
decisa il 1996-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496613-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO

Il deferimento del giuramento suppletorio è rimesso all'apprezzamento del Giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua, che è tale se, nel ritenere non raggiunta la prova semipiena della domanda o delle eccezioni, non trascura fatti rilevanti per la decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)