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Sez. 1, Sentenza n. 2713 del 07/02/2007 (Rv. 595219 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenza di cassazione - Mezzi di impugnazione - Limiti - Revocazione - Condizioni - Errore di fatto - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595219-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto, previsto dall'art. 395, numero 4, cod. proc. civ., idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso col quale era stato dedotto l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte medesima, non disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetto parte nei precedenti gradi di giudizio e di cui non era fatta menzione nella motivazione in fatto della sentenza di legittimità; infatti, nella sentenza impugnata la S.C. aveva escluso l'integrazione del contraddittorio per insussistenza del litisconsorzio necessario con conseguente inconferenza dell'omessa indicazione del soggetto tra i convenuti nel processo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)