Sez. 5, Sentenza n. 2506 del 24/11/2016 Ud. (dep. 18/01/2017) Rv. 269074 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA | Dubbio derivante da contrasti giurisprudenziali - Ignoranza inevitabile della legge penale - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA
L'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale; al contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga tale incertezza, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità. (Fattispecie in tema di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali da parte di sottoposti a misure di prevenzione, in cui l'imputato, che aveva compiuto atti dispositivi dei propri beni tramite atto notarile senza darne comunicazione, aveva invocato l'esclusione del dolo del reato per il fatto che, a suo dire, la giurisprudenza del locale Tribunale non era uniforme sull'obbligo di comunicazione delle variazioni compiute con atto pubblico, avendolo dapprima escluso, salvo ritenerlo poi sussistente in base ad un orientamento più rigoroso, affermatosi solo successivamente agli atti dispositivi posti in essere).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)