Sez. 5, Sentenza n. 12663 del 20/07/2012 (Rv. 623436 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Art.19, secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972 - Determinazione della base imponibile - Detrabilità I.V.A. - Verifica della congruità della spesa - Onere della prova.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
La determinazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta, e la verifica della congruità della spesa, ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione IVA assolta a monte in ordine a spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi inerenti all'esercizio dell'impresa, si pongono su piani diversi e non incompatibili, venendo in questione solo nel secondo caso la verifica di congruità del valore della prestazione e la prova del carattere "inerente" della spesa. Ne consegue che il contribuente che intende portare in detrazione l'I.V.A. è comunque onerato della prova della "congruità della spesa", da valutarsi in relazione al titolo ed alla entità delle prestazioni ricevute.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)