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Sez. 1, Sentenza n. 14016 del 14/12/1999 (Rv. 532165 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE | Filiale italiana di società estera - Redditi di impresa - Spese cosiddette "di regia" (erogate dalla sede centrale della società e addebitate alla sede periferica) , strumentali alla produzione del reddito - Deducibilità - Condizioni - Valutazione - Censurabilità nel giudizio di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532165-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE

In tema di deducibilità, dai redditi d'impresa, delle cosiddette "spese di regia", quelle, cioè, sostenute dalla sede centrale e addebitate alla filiale italiana della società perché strumentali alla produzione del reddito di questa, l'inerenza di dette spese, sostenute all'estero, ai redditi della succursale italiana viene correttamente riconosciuta sulla base della prova dei servizi svolti incontestatamente in favore di questa dalla casa madre (seminari, opuscoli illustrativi dell'attività sociale, analisi e ricerche di mercato, etc.)e della congruità del costo degli stessi rispetto alla norma, con una valutazione induttiva incensurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 56, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)