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Sez. 1, Sentenza n. 17015 del 12/12/2014 Cc. (dep. 23/04/2015) Rv. 263315 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Confisca di prvenzione - Istanza del terzo per il riconoscimento del credito garantito da ipoteca sul bene confiscato - Risultanze istruttorie contenute nel fascicolo della misura di prevenzione ed acuisite senza formale provvedimento ammissivo - Utilizzabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263315-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In materia di misure di prevenzione, il giudice, adito in sede di esecuzione dal creditore che, rimasto estraneo al giudizio di cognizione, chiede il riconoscimento del credito garantito da ipoteca su bene sottoposto a confisca, può legittimamente utilizzare, ai fini della decisione, gli atti dell'indicata procedura cognitiva senza necessità di adottare un formale provvedimento ammissivo degli stessi poiché il creditore, essendo gravato dell'onere di dimostrare l'assenza di illiceità dell'acquisto del bene da parte del proposto o la sussistenza della sua buona fede, ha anche l'onere di "confrontarsi" con le risultanze del procedimento che ha dato luogo al provvedimento ablatorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)