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Sez. 6, Sentenza n. 3364 del 12/01/2016 Cc. (dep. 26/01/2016) Rv. 265828 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Terzi creditori assistiti da garanzia reale - Istanza di ammissione al pagamento del credito, ex art. 1, commi 199 e 200, l. n. 228 del 2012 - Onere della prova dell'esistenza del credito - Poteri d'integrazione del giudice - Limiti.
Stato
decisa il 2016-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265828-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA

In tema di confisca di prevenzione, il titolare di crediti ipotecari che intenda far valere il proprio diritto dinanzi al giudice dell'esecuzione, in base all'art.1 comma 199 legge n.228 del 2012, ha l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del credito, non competendo al giudice di procede d'ufficio, mediante la richiesta di documenti ed informazioni ad altre autorità, ad acquisire la prova della fondatezza della pretesa creditoria. (In motivazione, la Corte ha precisato che al giudice spetta un mero potere di integrazione probatoria, potendo risultare eccessivamente gravoso ed in alcuni casi precluso alla parte privata accedere a fonti di conoscenza in possesso di altre pubbliche autorità).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 198 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 199 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 200 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)