Sez. L, Sentenza n. 1918 del 27/03/1982 (Rv. 419763 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A MANSIONI DIVERSE - REQUISITI - SOMMATORIA DI DISTINTE E REITERATE ASSEGNAZIONI - RILEVANZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A MANSIONI DIVERSE - REQUISITI - SOMMATORIA DI DISTINTE E REITERATE ASSEGNAZIONI - RILEVANZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Ai fini del diritto del lavoratore alla (definitiva) attribuzione della qualifica superiore corrispondente alle mansioni cui è stato temporaneamente adibito, la durata dell'assegnazione temporanea (fissata in almeno tre mesi dall'art. 2103 cod. civ. nel testo novellato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300) deve decorrere in modo continuativo senza che possa pretendersi di raggiungerla mediante sommatoria di distinte e reiterate assegnazioni, ciascuna di durata inferiore rispetto al suddetto limite di legge, salvo che per il tramite di queste il datore di lavoro non intenda fraudolentemente privare il dipendente della promozione, conservando la vacanza di un posto che non deve essere riservato ad altro titolare e così violando la "ratio" della stessa legge. (V 5673/81, mass n 416369; (V 4958/80, mass n 408832).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)