Sez. L, Sentenza n. 2672 del 28/04/1984 (Rv. 434698 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - EFFETTI - PROMOZIONE AUTOMATICA, EX ART. 2103 COD. CIV. - FACOLTÀ DEL DATORE DI LAVORO DI REVOCARE L'ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - EFFETTI - PROMOZIONE AUTOMATICA, EX ART. 2103 COD. CIV. - FACOLTÀ DEL DATORE DI LAVORO DI REVOCARE L'ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
La disciplina dettata dall'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ. in tema di cosiddetta promozione automatica non esclude che, prima del compimento del periodo minimo necessario per tale promozione, il datore di lavoro, nell'ambito dei poteri discrezionali di organizzazione dell'impresa, possa revocare l'assegnazione del lavoratore, e ciò anche se tale facoltà venga esercitata per impedire che quell'assegnazione divenga definitiva, purché tale rimozione non risulti inequivocamente ispirata ad uno scopo che, essendo del tutto estraneo alle esigenze organizzative o funzionali dell'azienda, si traduca nel mero intento fraudolento di privare il dipendente della promozione. (V 2001/83, mass n 426850; (V 1918/82, mass n 419763).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)