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Sez. 6, Sentenza n. 50814 del 24/11/2016 Cc. (dep. 30/11/2016) Rv. 268359 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | M.a.e. - Atti relativi alla procedura di consegna - Diritto dell'imputato alloglotta ad ottenerne la traduzione - Sussistenza - Atti compiuti nell'ambito del procedimento estero - Diritto alla traduzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268359-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., che ha recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana, qualora ne faccia espressa e motivata richiesta, ha diritto di ottenere la traduzione dei documenti fondamentali per il corretto funzionamento della procedura di consegna; un analogo diritto non sussiste, invece, con riferimento alla traduzione scritta di atti compiuti nell'ambito del procedimento estero, che può essere richiesta esclusivamente alla competente Autorità giudiziaria dello Stato di emissione del m.a.e.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 143, Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)