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Sez. 6, Sentenza n. 19025 del 05/04/2017 Cc. (dep. 20/04/2017) Rv. 269838 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Convalida dell'arresto ed emissione di misura cautelare - Omessa trasmissione della traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo - Illegittimità dell'ordinanza cautelare - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269838-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

L'omessa trasmissione della traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo, prescritta dall'art. 6, comma settimo, l. 22 aprile 2005 n. 69 in funzione della pronuncia finale sulla richiesta di consegna, non determina l'illegittimità per violazione del diritto di difesa dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa successivamente alla convalida dell'arresto ai sensi degli artt. 9 e 13, comma secondo, della medesima legge, in quanto è sufficiente che l'interessato sia stato informato, in una lingua a lui comprensibile, del mandato emesso nei suo confronti e del suo contenuto dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto. (Fattispecie in cui l'interessato aveva ricevuto informazioni sulle ragioni e sui fatti per i quali era stata chiesta la sua consegna dal magistrato delegato dal Presidente della Corte di Appello).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6 com. 7, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 13 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)