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Sez. 2, Sentenza n. 19492 del 15/07/2008 (Rv. 604416 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Progetto esecutivo - Compenso - Condizione - Avvenuta esecuzione dei lavori sulla base del progetto di massima - Riconoscimento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604416-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

In tema di compenso professionale per gli ingegneri, quando la prestazione professionale includa, oltre alla progettazione di un edificio, anche la direzione dei lavori, il compenso per la redazione del progetto esecutivo non può essere escluso quando i lavori siano stati eseguiti in quanto tale circostanza postula l'avvenuto sviluppo in senso esecutivo dell'originario progetto di massima. (Nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza di secondo grado che aveva escluso tale voce di compenso a causa della non esecutività dei progetti presentati al Comune, nonostante l'esecuzione delle costruzioni).

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 15, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 16, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)