Sez. 2, Sentenza n. 12521 del 21/05/2010 (Rv. 613164 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Compenso professionale - Incarico originariamente completo - Assistenza all'intero svolgimento dell'opera - Criteri - Art. 15 della legge n. 143 del 1949 - Mancata esecuzione o esecuzione parziale di alcune attività - Spettanza del compenso per intero - Configurabilità - Condizioni.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
Ove un ingegnere o un architetto, in base ad un incarico originariamente completo, presti la propria opera professionale, consistente nell'assistenza all'intero svolgimento dell'opera - dalla compilazione del progetto, alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione - il compenso a lui spettante va calcolato ai sensi dell'art. 15 della legge 2 marzo 1949, n. 143, ossia in base alla percentuale (indicata nella tabella A) del consuntivo lordo previsto per l'opera stessa; tale compenso va corrisposto integralmente, ai sensi dell'art. 16 della medesima legge, anche nel caso in cui non siano eseguite, o siano eseguite solo parzialmente, alcune delle operazioni di cui all'art. 19 della legge citata, purché la aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti non superino, a termini della tabella B, il valore di 0, 20.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 15, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 16, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 18 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)