Sez. 2, Sentenza n. 12032 del 17/05/2010 (Rv. 613214 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Architetto - Incarico di progettazione di un'opera e di direzione dei lavori - Connessione inscindibile - Esclusione - Conferimento del solo incarico di progettazione - Maggiorazione del 25 per cento del compenso - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
In tema di liquidazione di compensi relativi a prestazioni professionali rese da un architetto in favore di un ente pubblico, l'incarico di progettazione di un'opera e quello di direzione dei relativi lavori non sono inscindibilmente connessi tra loro; pertanto, poiché gli incarichi professionali da parte della P.A. esigono "ad substantiam" la forma scritta, ove all'architetto sia stato conferito, con tale forma, il solo incarico di progettazione e non anche quello di direzione dei lavori, quest'ultimo incarico (nella specie non espletato per mancanza di finanziamenti) non può considerarsi parziale o limitato, ed al professionista non spetta la maggiorazione del 25 per cento del compenso stabilita dall'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, richiamato dall'art. 7 della legge della Regione Siciliana 29 aprile 1985, n. 21.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 18 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 29/04/1985 num. 21 art. 7, Legge Reg. Sicilia 02/08/2002 num. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)